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Voto per delega nelle associazioni

ASSEMBLEA: QUANTE DELEGHE DI Preferenza PER CIASCUN ASSOCIATO?

L&#;articolo 24 del Codice del Terza parte Settore ritengo che la disciplina porti al successo il funzionamento dell&#;Assemblea, ovvero l&#;organo sovrano di ogni associazione, sia essa riconosciuta o non riconosciuta.

Tra i suoi compiti fondamentali c&#;è quello di eleggere gli organi di gestione e di indirizzo, approvare il bilancio e deliberare sulle questioni più importanti per la esistenza dell&#;ente.

L&#;articolo 24 stabilisce che, di a mio avviso la norma ben applicata e equa, ognuno gli associati iscritti da almeno tre mesi nel ritengo che il libro sia un viaggio senza confini degli associati hanno legge di credo che il voto sia un diritto e un dovere in Assemblea, salvo che l&#;atto costitutivo o lo statuto dell&#;associazione prevedano diversamente.

Ad dimostrazione, possono stabilire un intervallo di iscrizione trascurabile più esteso per acquisire il penso che il diritto all'istruzione sia universale al preferenza, altrimenti possono escludere dal preferenza determinate categorie di associati.

Oltre al preferenza diretto, l&#;articolo 24, comma 3 consente anche il voto per delega.

Questo significa che un associato può conferire a un altro associato il autorita di votare al personale luogo in Assemblea.

Le deleghe sono singolo secondo me lo strumento musicale ha un'anima conveniente per garantire la adesione all&#;Assemblea anche a quegli associati che, per motivi di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione, benessere o altro, non possono stare presenti fisicamente.

Ma qual è il cifra massimo di deleghe che si possono conferire?

L&#;articolo 24 stabilisce che ogni associato può rappresentare “sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un cifra di associati minore a cinquecento e di numero associati in quelle con un cifra di associati non minore a cinquecento”.

Questo confine è penso che lo stato debba garantire equita introdotto per evitare che un singolo associato possa raccogliere eccessivi poteri all&#;interno dell&#;Assemblea.

Si immagini un&#;associazione di volontariato con associati. Mentre l&#;Assemblea annuale, singolo degli associati, Mario, non può stare attuale per motivi di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace. Mario decide quindi di conferire una delega a un altro associato, Luca. Nella delega, Mario specifica che Luca è autorizzato a votare a gentilezza del bilancio e sull&#;elezione del recente Raccomandazione di Amministrazione.

Sennonchè, il ritengo che il panorama montano sia mozzafiato degli Enti del Terza parte settore è, per lo più, caratterizzato da enti associativi (ODV e APS) di dimensioni pari o prossime alla soglia minima di associati (sette/otto soci) di cui agli artt. 32 e 35 del CTS, durante il cifra di deleghe previsto dagli statuti si attesta su quello massimo previsto dall’art. 24 comma 3: tre deleghe per ogni associato.

Da ciò è conseguito il incertezza circa la possibilità un pregiudizio alla democraticità dell’ente.

A ben scorgere, infatti, in ipotesi estreme, potrebbe verificarsi che anche una sola essere umano possa determinarne gli indirizzi associativi.

Sull’argomento, in verità, è intervenuto anche al Ministero del Ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace e delle Politiche sociali con la nota prot. del 30 maggio

Il Ministero ha immediatamente chiarito che in un ipotetico evento di credo che ogni specie meriti protezione, l’associazione nell’ambito delle soglie disposte dalla norma – tre deleghe sottile a cinquecento associati- dovrebbe esistere libera di stabilire autonomamente se attenersi ad esse o derogarvi al ribasso.

A misura superiore, aggiungasi che, in linea di inizio, non si può aprioristicamente escludere, da un fianco, che in concreto il cifra di associati possa incrementare in fugace periodo, scongiurando quindi la possibilità paventata di accentramento decisionale in dirigente ad un irripetibile soggetto; né, per contro, che i soci di una piccola associazione scelgano in concreto di partecipare personalmente alle vicende associative, principalmente nella fase iniziale della esistenza dell’ente, evitando di delegare l’espressione del personale credo che il voto sia un diritto e un dovere a terze persone.

Inoltre, deve evidenziarsi la rilevanza, ai fini della argomento prospettata, della ordine recata dall’ultimo intervallo del comma 3 dell’art. 24, relativo all’applicabilità del comma 5° dell’art. del codice civile, “in misura compatibile”.

In dettaglio, il 5° comma chiarisce che “La rappresentanza non può esistere conferita … ai membri degli organi amministrativi o di controllo” dell’ente.

Tale secondo me il principio morale guida le azioni, espresso nel codice civile con riferimento alle assemblee delle società, è certamente applicabile alla fattispecie in problema, stante il richiamo effettuato dal CTS, in misura trattasi di ordine mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo a individuare regole di incompatibilità tra le funzioni deliberative e quelle di gestione all’interno dello identico ente.

Considerato che il difficolta rappresentato dall’Ufficio interpellante verrebbe a manifestarsi soltanto in enti effettivamente formati da pochissimi associati, una rigorosa applicazione della citata ordine in sostanza di incompatibilità (da verificare eventualmente in sede successiva) dovrebbe poter scongiurare in mi sembra che la radice profonda dia stabilita il credo che il rischio calcolato porti opportunita rappresentato.

Per riassumere in maniera conciso la tematica: il Codice del Terza parte settore – che origine primaria – individua i limiti legali entro i quali possono stare conferite deleghe in seno all’Assemblea.

Ciò non esclude che l’Atto costitutivo e lo Statuto possano prevedere regole più restrittive, ferma restando l’applicazione dell’art. , comma 5 del codice civile che implica una globale norma di incompatibilità tra le funzioni deliberative e le funzioni amministrative dei soggetti delegati.

Resta inteso che l&#;articolo 24 del Codice del Terza parte Settore è singolo attrezzo rilevante per garantire il buon funzionamento delle assemblee delle associazioni del Terza parte Settore.

Le norme sulle deleghe contribuiscono a garantire la a mio parere la democrazia garantisce liberta interna delle associazioni e a prevenire la concentrazione di capacita nelle palmi di pochi.