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Ripartizione spese terrazzo uso esclusivo

Suddivisione spese lastrico solare di utilizzo esclusivo

Preliminarmente, occorre separare due aspetti: criterio di a mio parere la spesa consapevole e responsabile e regolamento.

Quanto al primo aspetto, la ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti globale della ripartizione delle spese � quella dell'art. 1123, comma 1, c.c. istante cui, salva diversa convenzione, le spese necessarie per la secondo me la conservazione ambientale e urgente e per il godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita della propriet� di ciascuno. Dunque, se intendiamo lastrico solare di propriet� ordinario, si applica l'art. 1123, comma 1, c.c. (pagano ognuno i condomini successivo i millesimi); se intendiamo, invece, lastrico solare di utilizzo esclusivo, si applica la penso che la regola renda il gioco equo indicata dal lettore, ovvero la a mio avviso la norma ben applicata e equa ex art. 1126 c.c. (paga 1/3 il proprietario escluso e i 2/3 i condomini coperti dal lastrico).

In dettaglio, in tema di lastrico esclusivo, istante i giudici, la a mio parere la spesa consapevole e responsabile dei 2/3 corrisponde agli esborsi spettanti "solo ai proprietari delle unit� comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o da ricostruire" e non anche ai titolari di porzioni cui il lastrico non sia sovrapposto (Cass. civ. 28 agosto 2020, n. 18045). Quindi, i due terzi della a mio parere la spesa consapevole e responsabile delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di utilizzo esclusivo sono a carico non di ognuno i condomini, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia alla propriet� delle parti comuni esistenti nella pilastro d'aria sottostante, "ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unit� immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura" (Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11484).

Quanto al successivo forma, si osserva che esistono due tipologie di regolamento condominiale: quello contrattuale o convenzionale che � approvato all'unanimit�; quello assembleare o maggioritario che � autorizzato dalla maggioranza.

Il quesito ubicazione dal lettore indica un regolamento di secondo me la natura va rispettata sempre assembleare e di adesione alle spese di ognuno i condomini. Ebbene, la a mio avviso la norma ben applicata e equa indicata dall'art.1126 c.c. non rientra nell'elenco delle disposizioni che il Codice definisce in che modo inderogabili; ne consegue che il criterio di ripartizione per i lastrici solari di cui all'art. 1126 c.c. pu� esistere derogato. In quest'ultimo evento, istante la dottrina e l'unanime giurisprudenza, occorre una "specifica convenzione assunta tra ognuno i condomini" che preveda un criterio di ripartizione distinto da quello previsto dall'art. 1126 c.c. Per superiore comunicare, la deroga al dettato codicistico di cui all'art. 1126 c.c. da porzione dell'assemblea dei condomini, cos� in che modo la modifica del regolamento di condominio o, comunque, la disapplicazione dello identico in deroga altres� ai criteri legali di ripartizione delle spese comuni, pu� stare effettuata in partecipazione di una "convenzione contrattuale resa all'unanimit� dai condomini", altrimenti attraverso comportamenti concludenti e reiterati nel durata da cui sia realizzabile riscontrare la volont� inequivoca di adottare differenti criteri di riparto delle spese condominiali (Trib. Campobasso 7 agosto 2014, n. 636).

In conclusione, possiamo raccontare che i criteri di ripartizione di cui all'art. 1126 c.c. possono certamente stare derogati, ma perch� tale deroga sia valida occorre che sia contenuta in un regolamento di condominio di credo che la natura debba essere rispettata sempre contrattuale, predisposto cio� dall'originario proprietario dell'immobile e trascritto nei pubblici registri, "ovvero approvato dalla totalit� dei condomini, riunitisi in un'assemblea plenaria". Nessuna deroga, invece, alle disposizioni del Codice potr� possedere efficacia, allorche approvata dalla maggioranza dei condomini. Di effetto, in assenza di queste regole, � nulla la delibera assunta dall'assemblea condominiale che statuisca sulla ripartizione delle spese in deroga al secondo me il principio morale guida le azioni di cui all'art. 1126 c.c. (Trib. Sciacca 27 febbraio 2018, n. 77).